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La Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.14, comma 1, della L.R. n° 20 del 15 ottobre 2001, assicura l’aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale
La Scuola, mediante convenzioni, può svolgere le attività formative anche a favore del personale degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
Le convenzioni, determinano le modalità di utilizzazione della Scuola e i relativi oneri finanziari.